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Legge 24/11/2003 n. 326

- dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonchè degli articoli 27 e 29 del presente Decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data"". All'articolo 31:

-al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2003,"e, nel secondo periodo, la parola: "stato” è sostituita dalla seguente: "stata";

-al comma 2, l'espressione: "art.” è sostituita dalla parola: "articolo". All'articolo 32:

- ovunque ricorrano, le parole: "d.P.R.”, “art.”, “d.lgs”, “mc”, “G.U.” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Decreto del Presidente della Repubblica”, “articolo”, “Decreto legislativo”, “metri cubi”, “Gazzetta Ufficiale";

- al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono” sono inserite le seguenti: "di cui al presente articolo";

-al comma 7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo le parole: “è adottato” sono inserite le seguenti: "su proposta del Ministro dell'interno"e sono soppresse le parole: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici";

- il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. All'articolo 141 del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio"";

- al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali";

- le parole: "sentita la Conferenza unificata” sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata";

- dopo le parole: “ sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale” sono inserite le seguenti: ", attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al Decreto Ministro dei lavori pubblici dell' 8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

-al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del presente articolo";

-al comma 10, le parole: "sentita la Conferenza unificata” sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata";

- al comma 11, nel secondo periodo, la parola: "peri” è sostituita dalla seguente: "per";

- dopo le parole: "attività culturali", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";

- le parole: "sentita la Conferenza unificata” sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata"e le parole: “è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma” sono sostituite dalle seguenti: “è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma";

-al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "Fondo di rotazione” sono inserite le seguenti: ", denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive,";

-le parole: "ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,";

-al comma 13, le parole: "di cui alla Legge 21 giugno 1985, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 1985, n. 298";

- al comma 14, dopo le parole: "demanio statale", sono inserite le seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonchè dei terreni gravati da diritti di uso civico";

-al comma 16, è aggiunto, in fzne, il seguente periodo: "Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio";

-al comma 19, dopo le parole: "Tabella B" sono inserite le seguenti: "allegata al presente Decreto";

- dopo il comma 19, è inserito il seguente: "19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime";

-al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

- al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi";

- al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma 27" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";

- al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: "del piano regionale di cui", la parola: "la” è sostituita dalla seguente: "al";

- al comma 29, ultimo periodo, le parole: "articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: "articolo 46 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

- al comma 30, le parole: "di cui al comma 28” sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 29";

- ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: "tabella C allegata"e: "tabella D allegata", sono inserite le seguenti: "al presente Decreto"e al predetto comma 34, nel secondo periodo, la parola: "alla” è sostituita dalla seguente: "alle";

- al comma 35, lettera a), le parole: "articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

-al comma 36, la parola: "produce” è sostituita dalla seguente: "producono";

- al comma 37, la parola: "equivale” è sostituita dalla seguente: "equivalgono";

-al comma 38, dopo le parole: "nell'allegato 1", sono aggiunte le seguenti: "al presente Decreto";

- al comma 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario al comma 41, le parole: "trenta per cento” sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

- al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 2, . lettera c), l'espressione: "D.M.” è sostituita dalle parole: "Decreto ministeriale";

-al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 4, la parola: "abilitativi” è sostituita dalla seguente: "abilitativo";

-al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 5, nel primo periodo, le parole: "dello Stato o” sono soppresse;

- nel secondo periodo le parole: "dallo Stato o” sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole: "del costo della vita, così come definito dall'ISTAT” sono sostituite dalle seguenti: "dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati";

-dopo il comma 43, è inserito il seguente: "43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi";

-i commi 48 e 49 sono soppressi;

- dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti: "49-bis. All'articolo 54, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio". 49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 41. - (Demolizione di opere abusive)

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa". 49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad curo 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonchè la sanzione pecuniaria da curo 2.582 ad curo 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti"". al comma 50, dopo le parole: "si provvede” sono inserite le seguenti: ", nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede". Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente: "Art. 32-bis. - (Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri) .

 

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